I Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM)
I Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Una breve guida introduttiva ai CAM. Cosa sono? I criteri comuni per i componenti edilizi

Che cosa sono i CAM?

L’11 ottobre 2017 è stato pubblicato un decreto che ha introdotto importanti novità per le gare di appalto degli edifici pubblici. Il decreto, che riprende il Codice Appalti e modifica l’esistente DM 11 gennaio 2017, obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad includere nelle gare il rispetto di alcuni criteri dall’elevata valenza ambientale, definiti Criteri Ambientali Minimi.

I CAM riguardano l’affidamento di tutti i servizi di progettazione e i lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici e il loro scopo è indirizzare la Pubblica Amministrazione verso un uso più razionale dell’energia, riducendo l’impatto ambientale.

I CAM considerano l’edificio in una nuova ottica, vale a dire nel suo intero ciclo di vita: ad esempio i materiali impiegati vengono valutati dai criteri di scelta in fase di costruzione fino al loro disassemblaggio e riciclo al termine della vita dell’edificio. Tale procedura è funzionale, infatti, a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

La applicazione sistematica ed omogenea dei CAM consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Attualmente, i CAM in vigore riguardano i più svariati campi di acquisto di prodotti, manufatti e servizi: Arredi, Edilizia, Gestione dei rifiuti, Servizi urbani e al territorio, Servizi energetici, Elettronica, Prodotti tessili e calzature, Cancelleria, Ristorazione, Servizi di gestione degli edifici, Trasporti.

L’ ambito di interesse del Polo Green Home si focalizza prevalentemente sull’ambito:

  • EDILIZIA – Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017)

Di seguito una descrizione sintetica dei criteri comuni ai componenti edilizi.

Criteri comuni ai componenti edilizi

Disassemblabilità.  Almeno il 50% del peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile.Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non strutturali.

  • Verifica del criterio: il progettista dovrà fornire l’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio.

Materia recuperata o riciclata. Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali.

  • Verifica del criterio: il progettista deve fornire l’elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate e il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per l’edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite certificazioni di prodotto specifiche.

Sostanze pericolose. Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente:

  • additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
  • sostanze identificate come «estremamente preoccupanti» (SVHCs) ai sensi dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 a una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
  • sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: cancerogene, mutagene o tossiche e pericolose per l’ambiente acquatico.
  • Verifica del criterio: per quanto riguarda la verifica, l’appaltatore deve presentare dei rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti il rispetto dei requisiti.

Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Guida Introduttiva ai CAM preparata da Green HoMe ed ai riferimenti ufficiali indicati di seguito.

Riferimenti principali

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